La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del dell’assicurato in favore dei familiari superstiti. Ed è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
A chi è rivolto?
Il servizio è rivolto al coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità). Spetta al coniuge separato, al coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spettano ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa, ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età. Ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età. Inoltre spetta ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
I documenti da presentare:
Carta d’identità richiedente
Codice fiscale/Tessera Sanitaria del richiedente
Carta d’identità della persona deceduta
Codice fiscale/Tessera Sanitaria della persona deceduta
Codice IBAN del titolare (dichiarante) della pensione
Codice fiscale/Tessera Sanitaria dei famigliari che hanno diritto alla pensione
Pensione superstiti
25,00 €
Description
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del dell’assicurato in favore dei familiari superstiti. Ed è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
A chi è rivolto?
Il servizio è rivolto al coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità). Spetta al coniuge separato, al coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spettano ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa, ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età. Ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età. Inoltre spetta ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
I documenti da presentare:
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